Responsabilità dei proprietari di cani: ordinanza del Sindaco del Comune di San Michele Salentino

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, a garantire la pacifica convivenza e l’incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani e al fine di prevenire e ridurre il fenomeno dell’abbandono, il sindaco ha emesso specifica Ordinanza sindacale che può essere integralmente visionata in allegato. A breve l’Amministrazione comunale avvierà altresì, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale e con l’OIPA Brindisi volontari di San Michele Salentino, una campagna di sensibilizzazione e comunicazione.

Di seguito il dispositivo dell’ordinanza n. 7 del 03/03/2016:

Art. 1 – Obblighi di iscrizione all’anagrafe canina e adempimenti
1. E’ vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.
2. E’ imposto l’obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all’iscrizione all’anagrafe canina presso il competente
servizio veterinario A.S.L. entro quindici giorni dalla microchippatura.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane e/o accetta di occuparsene, è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute, e del benessere della relativa prole.
4. E’ fatto obbligo di identificare a mezzo microchip i cuccioli nati da madri microchippate entro il secondo mese di età presso il Servizio veterinario competente per territorio, ovvero presso veterinari liberi professionisti, purchè l’operazione di riconoscimento elettronico venga notificato all’Anagrafe dal veterinario che la esegue.
5. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 3 giorni dall’evento, al Comando di Polizia Municipale. La mancata denuncia dello smarrimento rende il detentore e/o possessore responsabile del reato di abbandono.
6. Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane devono essere comunicate entro 15 giorni al Servizio Veterinario Competente per l’aggiornamento dell’Anagrafe Canina.
Art. 2 – Custodia dei cani
1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, in particolare:
a) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati, giardini ed edifici rurali – la cui presenza deve essere segnalata all’esterno – non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
b) I cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, e ai quali non sia impedito l’accesso di terzi – la cui presenza deve essere segnalata all’esterno – possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recitanti di almeno 8.00 mq. per ogni animale adulto (di cui 2.00 mq. chiusi, 2.00 mq coperti con pensilina, 4.00 mq scoperti, per 2.00 mt di altezza), o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.
Art. 3 – Condotta dei cani
1. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:
a) L’utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto e nelle aree condominiali comuni.
b) L’obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti.
c) L’obbligo dell’adozione del guinzaglio e della museruola per l’accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, come previsto dalla Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 405 del 20.10.2011.

Art. 4 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni
1) E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, nelle aree comuni di qualunque tipo e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto accesso ai cani:
a) di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura , per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l’obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere chiuse in idoneo contenitore e depositate nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Art. 5 – Altri divieti
1) E’ sempre vietato:
a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;
b) detenere i cani sui balconi o terrazzi per più di due ore al giorno continuative;
c) abbandonare gli animali;
d) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.
Art. 6 – Deroghe
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

Art. 7 – Sanzioni
1) Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all’art. 7 bis del T.U. EE.LL. che prevede che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00.
2) Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.
3) In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 12/95 per la specifica violazione.

Leggi tutta l’ordinanza

3 Commenti a “Responsabilità dei proprietari di cani: ordinanza del Sindaco del Comune di San Michele Salentino”

  • Orazio:

    Mettono le multe sempre per sensibilizzare la gente che mettono sbagliato ma prima fatte le cose buone e dopo perché no create un luogo per fare le cure ai cani se deve venire il veterinario del ASL se no a un luogo adeguato al tema

  • Se tutti i cittadini che amano i cani e gli animali in genere leggessero e mettessero in pratica questa bella ordinanza gli animali vivrebbero meglio e non ci sarebbero episodi di intolleranza e criminalità nei loro confronti.
    Se il cane è il miglior amico dell’uomo, il padrone è il suo peggior nemico.
    Questa ordinanza si può leggere in tutti i comuni della provincia, ma sembra che l’analfabetismo straripi negli ambienti che esibiscono animali vivi invece che pelli e pellicce conciate degli stessi.
    Amare gli animali significhi occuparsene seriamente, ma questo è già difficile per gli esseri umani.

  • ANNA ABBRACCIANTE:

    Bella e giusta l’ordinanza dei Sindaci! L’art. 2 obbliga tutti i proprietari di cani ad osservare tante belle norme, per proteggere i passanti occasionali nei pressi di ville o giardini che ospitano cani, o per visitatori occasionali di codesti luoghi. L’art. 7 espone le diverse sanzioni applicabili a chi non osserverà tali norme. Detto ciò, mi chiedo: chi tutela i poveri cittadini dai nostri 50 cani “protetti” dall’OIPA, che però sono liberi e spesso in gruppo, senza guinzaglio, senza museruola e purtroppo senza padrone e quindi ingestibili? A parte (e questa è pura polemica) le sanzioni da applicare a chi non osserva l’art. 4, sempre proprietari di cani, ma a chi applichiamo le sanzioni se i famosi cani “protetti” non detengono il kit per la pulizia o accerchiano e aggrediscono cani che lo posseggono per difendere il “loro” territorio?
    Faccio presente che amo gli animali e posseggo un cane, ma i cani randagi da soli o in gruppo, non mi fanno camminare tranquilla poichè so che potrebbero venirmi addosso per curiosità, inseguire o aggredire. SOPRATTUTTO è da evitare che uno, due o un gruppo di cani si avvicini mentre passeggiamo con i nostri cani perchè la situazione può diventare ingestibile e pericolosa. Non si potrebbero proteggere in luoghi definiti per evitare tutto ciò?

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