Carta di credito revolving: restituzione interessi a chi non ha sottoscritto il contratto

Riceviamo dall’avv. Vincenzo Vitale, Responsabile Provinciale CODACONS, e pubblichiamo di seguito:

La concessione di una carta di credito revolving (che permette di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l’addebito di interessi) presuppone la conclusione di un contratto  tra il soggetto che mette a disposizione la carta e concede il credito (Banca o Finanziaria) e il soggetto che riceve la carta e che è autorizzato ad usarla. La società finanziaria non può dunque consegnare la carta di credito in assenza di un precedente contratto che ne legittimi l’uso.   La prassi di inviare carte di credito a domicilio, previo contatto telefonico, è dunque illegittima in assenza di apposito contratto scritto. Infatti, l’art. 117 comma 1, Testo Unico Bancario esige, sotto pena di nullità, la forma scritta del contratto bancario.

Alla carenza di forma scritta del contratto non può in alcun modo sopperire il generico riferimento ad un precedente contratto di finanziamento  personale, contenente una mera previsione della possibilità di rilasciare al cliente una carta di credito revolving. Trattasi, infatti,  di due operazioni economiche distinte e la concessione del credito revolving  non può considerarsi operazione effettuata in esecuzione di altro contratto di finanziamento. Va aggiunto che  neanche l’indicazione del fido accordato e del tasso di interesse applicato al rapporto negli estratti conto mensili, inviati ex post,   sana la nullità del contratto per difetto di forma scritta.

La nullità del contratto determina  l’obbligo di restituzione limitato all’ammontare del credito in linea capitale, esclusi interessi e altri accessori sulle somme dovute.

Se risultano pagati somme eccedenti la sorte capitale, il cliente potrà chiederne la restituzione. In questo senso si è espresso più volte l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano,  con motivazione condivisibile.

Per il   CODACONS il Responsabile Provinciale avv. Vincenzo Vitale

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Cos’è la carta di credito revolving?
La carta di credito revolving è uno strumento di pagamento alternativo al contante che permette di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l’addebito di interessi. La banca, una società finanziaria o un istituto di moneta elettronica mettono a disposizione del titolare una riserva di denaro (denominata fido o plafond), con cui poter effettuare acquisti di beni e servizi e/o prelevare contante. La restituzione delle somme utilizzate avviene in maniera rateale e posticipata rispetto al momento dell’acquisto o del prelevamento, attraverso rate di piccolo importo secondo modalità e tempi definiti al momento della stipula del contratto. Il titolare può modificare successivamente l’importo della rata concordato in base alle sue mutate esigenze, pur non potendo scendere sotto una quota minima espressa in valore assoluto (ad es: 50 euro) o in percentuale (ad es: 5% dell’importo dovuto). Le rate, alle scadenze stabilite, sono addebitate sul conto corrente collegato alla carta revolving.

 

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