Divieto di utilizzo di sostanze schiumogene e simili nonché divieto di vendita di bombolette spray contenenti schiuma sul territorio del Comune di San Michele Salentino durante il periodo di Carnevale 2011

Riceviamo dal Comando di Polizia Municipale di San Michele Salentino e pubblichiamo:

Ordinanza Sindacale  n°  05 /11 Reg. Gen.  898  del  14.02.2011

Considerato che l’ormai imminente periodo di Carnevale ripropone, come per gli anni passati, non lievi problematiche derivanti dai comportamenti di alcune persone che, munite di bombolette spray, lanciano sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, edifici, monumenti;

-che tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, determinano sovente l’insorgere di concrete situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, la sicurezza e l’ordine pubblico, anche in conseguenza delle reazioni incontrollate che sovente ne derivano;

Ritenuto che tali comportamenti potrebbero arrecare maggiore danno in particolare nel periodo compreso fra il 06 marzo e l’8 marzo, giorni in cui ci sarà la sfilata dei carri allegorici;

Ritenuto necessario contrastare comportamenti che possano arrecare disturbo e indignazione in chi è costretto a subire danneggiamenti al patrimonio pubblico, con grave nocumento per il decoro e la pulizia dei luoghi, tale da determinare lo scadimento della qualità urbana;

Riscontrata l’opportunità di vietare la vendita e l’uso nel territorio comunale delle predette bombolette spray durante il periodo di Carnevale;

Dato atto che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato alla Prefettura di Brindisi con nota prot. 204/P.M. del 14.02.1011.

VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;

VISTO l’art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;

VISTA la L. 24.11.81 n° 689;

VISTA la L. 24.07.08, n° 125;

VISTA la L. 15.07.09, n° 94.

ORDINA

A decorrere dal 14.02.2011 e fino al 13.03.2011:

1) ai commercianti, di escludere dalla vendita bombolette spray contenenti schiuma o prodotti similari che possano arrecare danno, molestia o disturbo ai cittadini e al decoro dei luoghi;

2) a tutti i cittadini, di non fare uso di bombolette spray contenenti schiuma o prodotti similari che possano disturbare o offendere le persone durante le manifetazioni del carnevale e comunque durante tutto il relativo periodo;

AVVERTE

 Che l’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a €500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all’ Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e che, venga pubblicato sul sito internet del Comune di San Michele Salentino.

Di inviare, la presente ordinanza:

- alla Locale Stazione dei Carabinieri di San Michele Salentino.

Il Comando della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

A norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o di violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce o, in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.

         IL SINDACO   Dr. Alessandro TORRONI

Un Commento a “Divieto di utilizzo di sostanze schiumogene e simili nonché divieto di vendita di bombolette spray contenenti schiuma sul territorio del Comune di San Michele Salentino durante il periodo di Carnevale 2011”

  • midiesis:

    Anche il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Nisi dell’ist. Comprensivo di San Michele Salentino si attiva emanando una circolare in merito alla questione (www.icg23sanmichele.it:

    Nell’approssimarsi del periodo di Carnevale, l’uso di bombolette spray o comunque di sostanze imbrattanti, ha creato e crea serie problematiche ai cittadini, ai veicoli, agli edifici ed ai monumenti, creando, non solo disturbo e pregiudizio per la quiete pubblica, ma determina spesso l’insorgere di concrete situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, la sicurezza e l’ordine pubblico.

    Invito perciò tutti gli alunni ed i genitori per l’esercizio del controllo, ad osservare l’Ordinanza del Sindaco che intima non solo il divieto di utilizzo di tali prodotti, ma anche il divieto di vendita.

    Voglio ricordare a tutti che l’inosservanza delle disposizioni contenute

    nell’ordinanza non solo è punita con sanzioni amministrative (da € 25,00 a € 500,00) ma, per i risvolti che può assumere, anche con denuncia all’Autorità Giudiziaria.

    Ma al di là dell’aspetto punitivo, cui rispondono direttamente i genitori, mi preme rivolgere a tutti gli alunni l’invito a non far uso di bombolette spray onde evitare danni a persone e a cose.

    Chiunque sarà sorpreso, anche per strada, intento all’uso delle bombolette sarà oggetto di valutazione comportamentale negativa per la fine dell’anno scolastico.

    Per il bene di tutti e nel rispetto delle norme contenute nel Progetto “Cittadinanza e Costituzione” sono convinto e certo che il messaggio di cui sopra sarà da tutti recepito.

    Si invitano i Docenti a comunicare, nelle forme più opportune e comunque in maniera sintetica, quanto contenuto nella presente circolare.

    Si ringrazia per la collaborazione.

    Il Dirigente Scolastico

    Prof. Francesco Nisi

    A tutti gli alunni di Scuola Primaria e Sec. di 1° grado – sede

    Ai Sigg. Genitori – Sede

    Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria e Sec. 1° grado – Sede

    Al Sig. Sindaco – Comune di San Michele Salentino

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